I principi del servizio pubblico per i funzionari dell’Unione europea

Oggi, 19 giugno 2012, il Mediatore europeo (forse più noto come European Ombudsman) ha presentato i principi deontologici dei funzionari europei. Il rischio è che, nella bufera che l’Unione europea sta attraversando, passino inosservati. E invece, al di là del tono a tratti un po’ roboante, sono un passo importante: perché è difficile immaginare che i cittadini europei non chiedano anche ai civil servant nazionali di aderire ai principi che guidano il comportamento dei funzionari delle istituzioni europee.

Per questo vi chiedo la pazienza di leggere almeno i 5 principi fondamentali e il breve commento che ne fa il mediatore stesso (European Ombudsman Resources – Principi del servizio pubblico per i funzionari dell’Unione). I più volonterosi trovano qui il documento completo in italiano.

I cinque principi del servizio pubblico

  1. Impegno verso l’Unione europea e i suoi cittadini
  2. Integrità
  3. Obiettività
  4. Rispetto per gli altri
  5. Trasparenza

1. Impegno verso l’Unione europea e i suoi cittadini

I funzionari sono consapevoli che le istituzioni dell’Unione esistono per servire gli interessi dell’Unione e dei suoi cittadini ai fini della realizzazione degli obiettivi dei trattati.

I funzionari adottano raccomandazioni e decisioni al solo scopo di servire tali interessi.

I funzionari svolgono le loro funzioni al meglio delle loro capacità e si adoperano per rispettare sempre i più elevati standard professionali.

Sono consapevoli di ricoprire una posizione che gode della fiducia dei cittadini e dimostrano di essere un buon esempio per gli altri.

2. Integrità

I funzionari s’ispirano a un principio di ragionevolezza e si comportano sempre in modo tale da sostenere il più rigoroso esame pubblico. Tale obbligo non è assolto comportandosi semplicemente secondo la legge.

I funzionari non assumono obblighi finanziari o di altra natura che potrebbero ripercuotersi sullo svolgimento delle loro funzioni, ivi incluso il ricevimento di donativi e dichiarano con sollecitudine eventuali interessi privati connessi alle loro funzioni.

I funzionari si adoperano per evitare i conflitti di interesse e il loro insorgere. Intervengono rapidamente per risolvere gli eventuali conflitti di interesse. Tale obbligo perdura anche dopo la fine del loro incarico.

3. Obiettività

I funzionari assumono un atteggiamento imparziale, aperto, basato sulla concretezza e incline all’ascolto di punti di vista differenti. Sono pronti a riconoscere e correggere gli errori.

Nel procedere con valutazioni comparative, i funzionari basano le proprie raccomandazioni e decisioni unicamente sul merito e su ogni altro fattore espressamente previsto dalla legge.

I funzionari non operano discriminazioni né consentono che simpatie e antipatie personali influenzino il proprio comportamento professionale.

4. Rispetto per gli altri

I funzionari agiscono nel rispetto reciproco e dei cittadini. Sono educati, disponibili, tempestivi e cooperativi.

Si impegnano seriamente a comprendere le affermazioni altrui e si esprimono con chiarezza, utilizzando un linguaggio semplice.

5. Trasparenza

I funzionari sono pronti a spiegare le proprie iniziative e a motivare il proprio operato.

Tengono registri idonei e sono disponibili per l’esame pubblico della loro condotta e del rispetto di questi principi del servizio pubblico.

Diamandouros

/www.europarl.europa.eu

Ed ecco il breve commento del Mediatore europeo, Nikiforos Diamandouros.

Come Mediatore europeo, è mia opinione che sia i cittadini sia i funzionari dell’Unione ritengono che questi cinque principi siano quelli a cui si dovrebbe ispirare il servizio pubblico dell’UE. […]

Conoscerli può aiutare i funzionari a comprendere e ad applicare le norme in maniera corretta nonché orientarli verso la decisione giusta laddove siano chiamati a operare in base al proprio giudizio.

Non sono principi nuovi. Al contrario, rappresentano le attuali aspettative dei cittadini e dei funzionari. Inoltre, sono già racchiusi, esplicitamente e implicitamente, nello statuto dei funzionari e in altri documenti quali il regolamento finanziario e il Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Il valore aggiunto rappresentato dal presente documento risiede nell’enunciazione semplice e concisa di tali principi, frutto di un’ampia fase di riflessione e consultazione. Un primo progetto è stato elaborato nel corso del 2010, al termine di una consultazione con i difensori civici nazionali della rete europea dei difensori civici. Successivamente, è stata avviata una consultazione pubblica, che si è svolta tra febbraio e giugno 2011. I documenti correlati sono disponibili sul sito web del Mediatore (www.ombudsman.europa.eu), insieme alla relazione sui risultati della consultazione pubblica. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutte le istituzioni, le organizzazioni e le persone che hanno risposto alle consultazioni. Il loro contributo è stato decisivo per la formulazione definitiva di tali principi.

I principi costituiscono la quintessenza delle norme etiche dei funzionari dell’Unione. Come tali, rappresentano anche una componente essenziale della cultura del servizio a cui l’amministrazione pubblica dell’UE aderisce. Fissare norme dettagliate è un modo per rendere operativi tali principi in situazioni concrete. Norme di questo tipo esistono, per esempio, nel campo della prevenzione e della regolamentazione dei conflitti di interesse. Come rilevato da alcuni partecipanti alla consultazione pubblica, servirebbero probabilmente norme migliori e in numero più elevato. I principi della funzione pubblica non sono intesi in sostituzione di tali norme. Allo stesso tempo, vi sono tre ragioni per le quali simili norme, per quanto accuratamente definite, non esimono dalla necessità di mettere a fuoco anche alcuni principi etici di alto livello.

Innanzitutto, è probabile che l’elaborazione di tali norme dettagliate, legislative o amministrative che siano, risulti migliorata dalla definizione di una serie di principi di alto livello cui fare riferimento.

In secondo luogo, le norme non si interpretano né si applicano da sole. Per conoscere il loro significato in situazioni concrete, spesso è necessario esercitare il proprio giudizio.

In terzo luogo, non è possibile stabilire norme in grado di disciplinare tutto. Si considerino, ad esempio, il terzo e quarto paragrafo del principio 1:

I funzionari svolgono le loro funzioni al meglio delle loro capacità e si adoperano per rispettare sempre i più elevati standard professionali.

Sono consapevoli di ricoprire una posizione che gode della fiducia dei cittadini e dimostrano di essere un buon esempio per gli altri.

Risulta difficile immaginare norme dettagliate in grado di disciplinare ogni singola azione, effettiva o potenziale, a cui i paragrafi sopra riportati possono riferirsi, soprattutto perché essi prevedono non soltanto che i funzionari reagiscano in maniera appropriata a situazioni particolari, ma anche che si dimostrino proattivi.

Per citare un altro esempio, il principio 3 afferma, fra l’altro, che i funzionari non operano discriminazioni. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la non discriminazione si compone di due aspetti: (i) situazioni analoghe non sono trattate in maniera diversa e (ii) situazioni diverse non sono trattate in maniera uguale, a meno che, in ambo i casi, tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Non operare discriminazioni, quindi, non significa trattare tutti allo stesso modo senza tenere conto delle differenze tra le diverse situazioni. Al contrario, l’esercizio del giudizio è necessario per distinguere fra differenze pertinenti e non pertinenti.

Prima di concludere, è importante chiarire l’ambito di applicazione dei principi enunciati. Il termine «funzionario» è una comoda abbreviazione di ciò che lo statuto dei funzionari definisce «funzionari e altri agenti dell’Unione europea». Lo statuto dei funzionari prevede, inoltre, la categoria dei consulenti speciali, anch’essi considerati come funzionari al fine di definire l´ambito di applicazione dei principi del servizio pubblico.

Il mio proposito era quello di formulare i principi in modo tale che risultassero pertinenti per tutti i funzionari, non solo per quanti rivestono responsabilità gestionali o di leadership. In tale contesto, occorre inoltre ricordare che i membri delle istituzioni, ad esempio della Commissione, della Corte dei conti e del Parlamento europeo, così come i giudici della Corte di giustizia non sono «funzionari» né «altri agenti» ai sensi dello statuto dei funzionari. Né lo statuto dei funzionari è applicabile a detti membri o giudici. Essi non sono, quindi, «funzionari» ai fini dei principi del servizio pubblico. Tuttavia, queste categorie di soggetti hanno la facoltà di considerare i principi pertinenti al loro incarico e fonte di ispirazione per le loro particolari responsabilità.

Ho evitato di includere tra i principi elementi che, a mio giudizio, riguardano principalmente le responsabilità delle istituzioni e non le responsabilità dei singoli funzionari. Mi riferirò, tuttavia, a tali principi ogniqualvolta risulterà opportuno durante le mie future indagini su presunti casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea.

Credo fermamente che l’esplicitazione dei principi del servizio pubblico possa contribuire a generare e a definire un dialogo continuo e costruttivo tra i funzionari e tra questi e i cittadini. La diversità culturale, celebrata dal motto «Unita nella diversità», è uno dei punti di forza più importanti dell’Unione europea. Significa anche che il dialogo è uno strumento essenziale per consolidare e approfondire una lettura condivisa dei valori etici del servizio pubblico tra i funzionari e i cittadini di diversa provenienza culturale.

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