No, per favore, il vilipendio no

Ai tempi dell’Università si discuteva vivacemente dell’attuazione dei principi costituzionali: se ne discuteva tra studenti, ma l’argomento era anche oggetto di studio nell’ambito del diritto costituzionale. Un punto dolente era la contraddizione tra i principi di libertà enunciati nel Titolo I della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadino) e il nostro Codice penale, che risaliva al ventennio fascista (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) ed era profondamente intriso di quella ideologia, fondata sul carattere etico dello Stato e fortemente repressiva. Il codice penale era universalmente noto come Codice Rocco, dal nome del ministro Guardasigilli dell’epoca, Alfredo Rocco.

wikimedia.org/wikipedia

C’era, allora e adesso, un vasto consenso sull’incompatibilità tra Costituzione repubblicana e Codice penale fascista. Non lo dicevamo mica solo noi ultrasinistri gruppettari (mi pare di ricordare un mandato di cattura contro Mario Capanna per vilipendio del Presidente della Repubblica), ma anche la sinistra borghese moderata e integerrima di Giorgio Bocca e di Camilla Cederna. Sulla necessità di correggere profondamente e diffusamente il Codice penale, o addirittura di predisporne uno nuovo, c’era vasto consenso nel mondo accademico e tra gli operatori del diritto (si veda ad esempio la voce Codice penale su Wikipedia).

Tra le parti che apparivano in più stridente contrasto con la Costituzione c’erano quelle che contraddicevano il principio della libertà di manifestazione del pensiero (Art. 21, comma 1: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.»). Nacque un’etichetta per mettere insieme questo tipo di reati, che – come vedremo – nel Codice Rocco sono sparpagliati qua e là: reati d’opinione.

Prima di parlare dei reati d’opinione, è importante soffermarsi sul principio della libertà di manifestazione del pensiero. È un principio antico: all’origine è apparso rilevante soprattutto in ambito religioso, ma è stato presto chiaro che era fondante anche per la libertà di ricerca scientifica e la libertà politica. Ha avuto tra i suoi paladini i filosofi illuministi, ma anche gli idealisti tedeschi e gli utilitaristi inglesi. Ha infine  trovato codificazione a ridosso della Rivoluzione francese: come libertà di parola (nel 1787, Primo emendamento della Costituzione americana) o come libertà di opinione (1789, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese).

La libertà di esprimere le proprie convinzioni e le proprie idee è una delle libertà più antiche, essendo sorta come corollario della libertà di religione, rivendicata dai primi scrittori cristiani nel corso del II-III secolo e, successivamente, durante i conflitti tra cattolici e protestanti (XVI-XVII secolo). D’altra parte, essa è stata sollecitata anche dai grandi teorici della libertà di ricerca scientifica (basti pensare a Cartesio o a Galileo) e della libertà politica (ad esempio, Milton), nonché, successivamente, dagli stessi filosofi del XVIII e del XIX secolo (Voltaire, Fichte, Bentham, Stuart Mill). Va detto, comunque, che soltanto in alcuni documenti costituzionali si parla di libertà di manifestazione del pensiero […], laddove in altri testi si preferisce utilizzare l’espressione libertà di opinione […], libertà di parola […] o libertà di stampa […].
Per quanto riguarda l’esperienza italiana, la libertà di manifestazione del pensiero si colloca quasi a metà tra le libertà individuali e le libertà collettive, nel senso che la ragione della sua tutela risiede sia nell’interesse individuale di testimoniare i propri convincimenti, sia nell’interesse generale al progresso in qualunque campo attraverso il libero confronto delle varie opinioni. […]
La libertà di manifestazione del pensiero è stata definita dalla giurisprudenza costituzionale come la «pietra angolare dell’ordine democratico», in quanto «condizione del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale»: secondo la stessa Corte costituzionale, essa consisterebbe nella libertà di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti. [Enciclopedia italiana Treccani]

Ho voluto riportare questa lunga citazione per mettere in luce il carattere fondante della libertà di manifestazione del pensiero («pietra angolare dell’ordine democratico») e la sua priorità. Come tutte le libertà, essa trova un limite nell’esigenza di tutelare altri beni di rilievo costituzionale.

Nell’esigenza di tutelare altri beni di rilievo costituzionale, badate bene, non nella circostanza che l’idea espressa sia ripugnante per qualcuno e neppure per i più. Con riferimento al caso statunitense, ha espresso molto bene questo concetto il giudice della Corte suprema William J. Brennan, Jr. nella motivazione della sentenze del 1989 nel caso Texas v. Johnson (Gregory Lee Johnson, che aveva bruciato la bandiera americana, era stato condannato da un tribunale del Texas a un anno di reclusione e 2.000 dollari di multa; ma la Corte suprema annullò la sentenza, basandosi sul Primo emendamento): «if there is a bedrock principle underlying the First Amendment, it is that government may not prohibit the expression of an idea simply because society finds the idea offensive or disagreeable.» Venticinque anni prima, Brennan aveva detto che sullo sfondo della giurisprudenza della Corte suprema c’è «a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials.»

William J. Brennan, Jr. / wikimedia.org/wikipedia/commons

Insomma, il giudice Brennan, un cattolico e un democratico, si dimostrò un uomo rigoroso e coerente. Fedele a quella celebre frase di Voltaire sul difendere a oltranza il diritto altrui di esprimere opinioni che non si condividono. Frase peraltro apocrifa, perché l’affermazione «I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.» Voltaire non l’ha mai scritta né pronunciata. Gliela mette in bocca la scrittrice americana Evelyn Beatrice Hall (nota sotto lo pseudonimo di Stephen G. Tallentyre) nella biografia del filosofo pubblicata nel 1906 (The Friends of Voltaire).

Torniamo però alla Costituzione e al Codice penale italiani. Quali sono i beni di rilievo costituzionale che limitano la libertà di manifestazione del pensiero? L’articolo della Enciclopedia italiana Treccani citato in precedenza li elenca:

  1. il «buon costume, inteso come rispetto del comune senso del pudore»;
  2. la «tutela dell’onore e della reputazione della persona, desumibili dalla pari dignità sociale di tutti i cittadini (art. 3, co. 1, Cost.), i quali legittimano la punizione dei reati di ingiuria e di diffamazione, previsti agli artt. 594 ss. c.p.»;
  3. «la tutela della riservatezza della persona».

La domanda di quali beni di rilievo costituzionale siano tutelati dai reati di vilipendio suscita da sempre molte controversie. I reati di vilipendio, infatti, sono manifestazioni di disprezzo verbale rivolte a determinati soggetti (le istituzioni dello Stato – coerentemente con la dottrina dello Stato etico personificato adottata dal fascismo tramite Gentile –, ma anche le confessioni religiose o i defunti). Non c’è dubbio alcuno che una manifestazione di disprezzo verbale sia un’opinione, per quanto ripugnante ad alcuni. Ma è altrettanto indubbio – come ci ricordano lo pseudo-Voltaire e il giudice Brennan – che il principio della libertà di opinione (e della manifestazione delle opinioni) non può trovare un limite nel fatto che qualcuno trovi l’opinione o la sua manifestazione inappropriata, infondata o di cattivo gusto.

Per di più, oltre a essere contrari alla libertà di manifestazione del pensiero, il contenuto di questi reati è indeterminato: come stabilire se un’espressione verbale è sufficientemente grave per essere reato? Boia è vilipendio? Morfeo? Orso capo?

Benché la dottrina giuridica e una parte consistente dell’opinione pubblica fossero prevalentemente e largamente favorevoli alla cancellazione dei reati di vilipendio, nel 1974 la Corte costituzionale rigettò la questione di legittimità (con specifico riferimento al vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate: art. 290 c.p.), sostenendo che il bene del prestigio delle istituzioni non solo meritava tutela, ma aveva rilievo costituzionale. A mio parere, questa sentenza della Corte costituzionale è particolarmente oscura e poco convincente; ma se volete farvi un’opinione personale – ne avette tutto il diritto, e vi esorto a farlo – andate a leggere qui la sentenza del 1974 (n. 20 del 1974)

Secondo l’articolo della Enciclopedia italiana Treccani più volte citato, «la Corte costituzionale ha precisato che [il reato di vilipendio] si configura non con la mera critica, ma con l’additare le istituzioni, i simboli o le persone al pubblico disprezzo, inducendo i cittadini a disobbedirvi.»

Aderendo (almeno in parte) a questa impostazione, la legge nazionale è infine intervenuta in tema di reati d’opinione con la legge 24 febbraio 2006, n. 85 “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”.

L’attuale disciplina […] elimina dal codice penale alcuni delitti contro la personalità dello Stato che […] non rispondono alle attuali esigenze di tutela: attività antinazionale del cittadino all’estero (art. 269 c.p), propaganda e apologia sovversiva o antinazionale (art. 272 c.p.), lesa prerogativa dell’irresponsabilità del presidente della Repubblica (art. 279 c.p.), delitti contro i culti ammessi dallo Stato (art. 406 c.p.). Al contempo, altre ipotesi di reato, sempre inerenti alla manifestazione di opinioni e ideologie politiche, sono state modificate in modo che la condotta costitutiva si caratterizzi non per «fatti diretti», bensì per «atti violenti diretti e idonei»: tale, per es., il nuovo testo degli artt. 241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali) del codice penale. [cito dall’articolo dell’Enciclopedia italiana Treccani dedicato ai reati d’opinione]

Nell’intervenire in materia di reati d’opinione, tuttavia, il legislatore ha mantenuto i reati di vilipendio, anche se spesso (ma non sempre: è il caso, ad esempio, proprio del vilipendio del Presidente della Repubblica – art. 278 c. p.: per la precisione Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) ha sostituito con pene pecuniarie le sanzioni detentive applicate in precedenza. 

Il codice penale italiano prevede e punisce il vilipendio del presidente della Repubblica (art. 278); il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290); il vilipendio alla nazione italiana (art. 291); il vilipendio alla bandiera italiana (art. 292); il vilipendio di bandiera o emblema di Stato estero (art. 299); il vilipendio della religione (art. 403-404); il vilipendio delle tombe (art. 408); vilipendio di cadavere (art. 410). [cito questa volta dall’articolo dell’Enciclopedia italiana Treccani dedicato al vilipendio]

Insomma, nonostante l’intervento legislativo sui reati d’opinione del 2006, sul vilipendio i termini del problema restano quelli che si dibattevano quando studiavo all’università. Il reato non è stato cancellato, le sanzioni detentive non sono diventate sanzioni pecuniarie, la sua “condotta costitutiva” non richiede “atti violenti diretti e idonei” ma si accontenta di una locuzione verbale o di un gesto espressivo. Ma adottare il principio della libertà della manifestazione del pensiero comporta di assumere il rischio che qualcuno ne abusi: peraltro secondo la nostra sensibilità o la sensibilità della maggioranza, che sono opinioni anch’esse.

Quello che rende il vilipendio particolarmente odioso, secondo me, è che – quando è applicato alle persone che rivestono pro tempore una carica istituzionale – il reato (la sua sussistenza in primo luogo, la sua gravità in secondo) non si definisce oggettivamente sull’entità della manifestazione di disprezzo verbale, ma sul profilo del vilipeso.

Per chiarire quello che voglio dire, facciamo un confronto con il reato di ingiuria:

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone. [art. 594 c. p.]

Non è un gran ché nemmeno l’ingiuria, credetemi. Il bene tutelato è l’onore. Viene sùbito in mente il delitto d’onore e si percepisce un sentore di coppole e di fruscianti sottovesti di seta nera: e infatti il delitto d’onore compariva pochi articoli prima, all’art. 587 c. p., e fu abrogato soltanto nel 1981 («Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.»).

Ma almeno, nell’ingiuria, ciò che è soggetto alla valutazione del giudice è l’epiteto offensivo; che, secondo la giurisprudenza, deve essere chiaramente offensivo in relazione al contesto in cui è stato pronunciato ed essere effettivamente percepito come tale dall’offeso (mentre l’intenzione di offendere non è rilevante). Sulla base di questa dottrina, una decina di anni fa (sentenza n.13263 del 16 marzo 2005) la Corte di cassazione ha stabilito che apostrofare qualcuno con l’epiteto di “stronzo” costituisce reato di ingiuria.

Lo scarto tra ingiuria e vilipendio sta nelle caratteristiche dell’istituzione o della persona offesa. Nel vilipendio, cioè, non si guarda tanto o soltanto alle caratteristiche dell’epiteto offensivo, quanto al profilo dell’apostrofato. Sfido chiunque a trovare una pronuncia della giurisprudenza che denoti “boia” come epiteto chiaramente offensivo. L’articolo che viene invocato nel caso Sorial, l’art 278 c. p., fa riferimento esplicito all’offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica. Qual è la differenza rispetto all’ingiuria, dove si persegue l’offesa all’onore o al decoro di una persona qualunque (di un commoner, si sarebbe detto nell’Inghilterra di Jonathan Swift). È che l’ingiuria al commoner si punisce con la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro; quella al Presidente della Repubblica con la reclusione fino a 5 anni.

Dunque, non è l’epiteto offensivo a fare la differenza, ma il profilo dell’offeso. Siamo tutti eguali, ma qualcuno è più eguale degli altri. Il vilipendio è, sotto sotto, il reato del «Lei non sa  chi sono io».

E se per una volta sono d’accordo con Vittorio Feltri (ma la legge del 2006 che non abrogò i vilipendi fu approvata con Berlusconi PresDelCons, lo stesso che faceva identificare dalla polizia chi lo contestava davanti ai tribunali), pazienza. Mi consolo con la compagnia del giudice Brennan.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: